L’articolo 17 del Testo unico sulla sicurezza indica tra gli obblighi inderogabili, e non delegabili dei quali deve farsi carico il datore di lavoro, la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 del D.lgs 81/08 (DVR, Documento Valutazione Rischi).
Il DVR è il testo nel quale il datore di lavoro deve dimostrare di aver monitorato, elencato, catalogato tutti i rischi possibili per i lavoratori della sua azienda.
- L’obbligo di redigere il D.V.R. è esteso a tutte le aziende in cui è presente anche un solo lavoratore oppure vi sono soci lavoranti;
- Deve prepararlo entro novanta giorni dall’inizio dell’attività e aggiornarlo seguendo ogni cambiamento interno alla sua impresa;
- Per la sua stesura deve fornirsi dell’ausilio del RSPP e del medico competente;
- Nella sua struttura ha dal 1 gennaio 2011 l’obbligo di prevedere la valutazione del rischio stress lavoro correlato;
- Per le aziende edili il DVR è obbligatorio come per ogni altro settore lavorativo.
L'articolo 29 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.), così come modificato dalla cosiddetta "legge di stabilità" (L. 24 dicembre 2012, n. 228 pubblicata in S.O. della G.U. il 29/12/2012, n. 212), prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possano autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi fino al 3° mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale succitato e, comunque, non oltre il 30 Giugno 2013.
Con la nota n. 32/2583 del 31 gennaio 2013 è lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a precisare che il termine ultimo di validità della autocertificazione dei rischi è il 31 maggio 2013.
Dal 31 maggio 2013 le aziende che occupano meno di 10 dipendenti dovranno dotarsi del DVR, elaborato secondo i criteri stabiliti dagli Artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
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