NUOVO REGOLAMENTO. È stato emanato sulla G.U. del 23 agosto 2014 n. 195 il D.M. 03 giugno 2014 n. 120 recante Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, che abroga e sostituisce il D.M. 28 aprile 1998 n. 406 cioè la norma che sino ad ora ha regolato il medesimo Albo, apportando numerose novità in materia.
Sigap Gare&Appalti si propone alle imprese come sportello per la gestione telematica delle istanze all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (iscrizioni, variazioni, cancellazioni ecc).
Soggetti obbligati all'iscrizione:
È previsto l'obbligo di iscrizione anche per le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano (articolo 194, comma 3 del D.lgs 152/2006).Categorie e classi:
Elenco delle categorie Albo ai sensi dell'art. 8 - DECRETO 3 giugno 2014, n. 120
Categoria 1
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
Sottocategorie:
D1 Sottocategoria raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale
D2 Sottocategoria attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti urbani:
D3 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali
D4 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi
D5 Sottocategoria attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento
D6 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade
D7 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua
Attività di spazzamento meccanizzato
Attività di gestione centri di raccolta
Categoria 2bis
Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Categoria 3bis
Distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
Categoria 4
Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.
Categoria 5
Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.
Categoria 6
Imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Categoria 7
Operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
Categoria 8
Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
Categoria 9
Bonifica di siti.
Categoria 10
Bonifica di beni contenenti amianto.
Categoria 10 A
Bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.
Categoria 10 B
Bonifica dei beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d´attrito, materiali isolanti (pannelli, coppole, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.
Invio telematico delle istanze
L’applicazione si rivolge a tutte le imprese iscritte all’Albo e a quelle che ancora non lo sono e che possono utilizzarla per tale finalità.Contattaci
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